(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B16F04D59-E306-4C1E-A7E6-66CB9754E158%7D&codiceOrdinamento=200006000000000&articolo=Articolo%2060

Articolo 60

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Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972).

In vigore dal 01/01/1991

 

  1.   Per le  modalita’ e i termini della liquidazione dell’imposta o  maggiore

imposta   determinata  a   norma degli articoli 56 e 57,  per la rettifica del

valore  dei beni  e dei diritti,  per l’applicazione dell’imposta in  caso  di

omissione  della richiesta  di registrazione, per la riscossione e il rimborso

dell’imposta,   per  i   divieti  e  gli  obblighi  a carico di terzi e per le

sanzioni  si applicano,   in quanto non diversamente disposto in questo titolo

e  nell’art. 34,  commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di

registro,   approvato  con   decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131.