(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)
Articolo 60
Rinvio (Art. 56 DPR 637/1972).
In vigore dal 01/01/1991
- Per le modalita’ e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore
imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del
valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di
omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso
dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le
sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo
e nell’art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile