(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – Chiarezza e motivazione degli atti)
Articolo 7
Chiarezza e motivazione degli atti
In vigore dal 01/08/2000
- Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
- Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare:
- a) l’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in
merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l’organo o l’autorita’ amministrativa presso i quali e’ possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- c) le modalita’, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorita’
amministrativa cui e’ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa
tributaria.
- La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.