Sì le stesse regola previste per il pignoramento dello stipendio valgono anche per il pignoramento delle provvigioni. In ogni l caso durante il periodo di sospensione della riscossione previsto dall’art 68 del D.L. 18/2020 ossia l’8 marzo 2020 risulta sospeso in quanto rientrante tra le attività esecutive oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 68 ivi contenuto.

Se invece trattasi una procedura già in essere prima dell’8 marzo 2020 non è una procedura interessata dalla sospensione sopra citata.