Il Decreto Cura Italia, all’Art. 68, prevede una sospensione dei termini per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Pertanto, se è pur vero che il beneficio della rateizzazione viene meno a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, nel caso in cui il versamento della quinta rata fosse dovuto intervenire nel suddetto periodo, lei non è incorso in alcuna decadenza. Ciò significa che per poter continuare a beneficiare della rateizzazione sarà sufficiente effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2020. Nel caso in cui, al contrario, il pagamento fosse stato dovuto in data antecedente all’8 marzo La informiamo che purtroppo è decaduto dal beneficio della rateizzazione.