(Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita’ della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – Contenuto minimo della cartella di pagamento)

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B36F7158E-86C6-484C-ADC8-34A77B3C9DAD%7D&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206

Articolo 6

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Contenuto minimo della cartella di pagamento

In vigore dal 01/10/1999

 

  1. Il   contenuto   minimo   della   cartella di pagamento e’ costituito dagli

elementi che,   ai  sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati

nel ruolo,    ad    eccezione    della    data di consegna del ruolo stesso al

concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito.

  1. Ai   fini dell’esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di

cui all’articolo   2,   comma   4,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun

soggetto creditore  fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalita’ e i

termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara

e facilmente comprensibile.