(Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita’ della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – Contenuto minimo della cartella di pagamento)
Articolo 6
Contenuto minimo della cartella di pagamento
In vigore dal 01/10/1999
- Il contenuto minimo della cartella di pagamento e’ costituito dagli
elementi che, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati
nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al
concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito.
- Ai fini dell’esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun
soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalita’ e i
termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara
e facilmente comprensibile.