(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito  – Assegnazione dell’immobile allo Stato)

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Articolo 85

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Assegnazione dell’immobile allo Stato

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

 

  1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento (1).
  2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.
  3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 52, comma 1, lett. m) decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69. In precedenza, con sentenza depositata il 17 ottobre 2011 n. 281 (in G.U n. 46 del 02.11.2011) la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art.85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – sollevata dai Tribunali di Forli’ e Torino- – in riferimento all’art. 3, della Costituzione nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto avesse avuto esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato avrebbe luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche’ per il prezzo base del terzo incanto (vedasi “versione precedente” dell’articolo).