(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Termine per l’inizio dell’esecuzione)
Articolo 50
Termine per l’inizio dell’esecuzione
In vigore dal 09/06/2001
Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1
- Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
- Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un
avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
ruolo entro cinque giorni.
- L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato
con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi
centottanta giorni dalla data della notifica.