(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Dilazione di pagamento)
Articolo 19
Dilazione del pagamento
In vigore dal 21/08/2016
Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2016 n. 113 Articolo 13 bis
- L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione puo’ essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ (1).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (2).
1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione puo’ iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gia’ iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non puo’ essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilita’ di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (3).
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita’, in una comprovata e grave situazione di difficolta’ legata alla congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta’ quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) accertata impossibilita’ per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilita’ del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
- (Comma abrogato dall’art. 36, comma 2-bis, lett. b) decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo’ essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater (4).
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e’ autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo’ richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue (5).
- Le rate mensili nelle quali il pagamento e’ stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
4-bis. (Comma abrogato dall’art. 83, comma 23, lett. c) decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133).
(1) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).
(2) Vedasi anche il comma 13-ter dell’art. 10 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
(3) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).
(4) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).
(5) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 6 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e ai piani di rateazione in essere alla stessa data (22 ottobre 2015).