l pignoramento è stato ricevuto nel periodo immediatamente precedente alla sospensione quindi è da considerarsi come atto valido.
Tuttavia, il Dl Rilancio ha introdotto una importante novità, l’art. 152 ha previsto che i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensione siano sospesi fino al 31 Agosto 2020.
Gli effetti di tale sospensione cesseranno a partire dal 1° Settembre 2020 riprendendo ad operare gli obblighi che la legge affida al terzo soggetto pignorato (Es. datore di lavoro per pignoramento su stipendio – INPS per pignoramento su pensione).