(“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni)

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni/art-214-fermo-amministrativo-del-veicolo.html

Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

 

TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI 

 

Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI 

 

Sezione II – DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo. (*) 

 

  1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della  violazione consegua  l’applicazione  della   sanzione   accessoria   del   fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o,  in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in  solido,  fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del  veicolo  in un luogo di cui abbia  la  disponibilita’  ovvero  lo  custodisce,  a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico  passaggio.  Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita’ e  con le caratteristiche definite con decreto del  Ministero  dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’  rimosso  a  cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha  accertato  la violazione ovvero di uno degli organi  di  polizia  stradale  di  cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e’  trattenuto presso  l’organo  di   polizia,   con   menzione   nel   verbale   di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti  con il medesimo solidalmente  obbligato  che  rifiuti  di  trasportare  o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le  prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro  776  a  euro  3.111,  nonche’  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia  che  procede  al  fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in  un  apposito luogo  di  custodia,  individuato   ai   sensi   delle   disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalita’ previste dal regolamento. Di  cio’  e’  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all’articolo  213, comma 5, e quelle per il pagamento ed  il  recupero  delle  spese  di custodia.  

 

1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato (2). 

 

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia?.(2a)

  1. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e’ affidato  in  custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne  appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
  2. Se l’autore della violazione e’ persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima  disponibilita’,  e  risulta altresi’ evidente  all’organo  di  polizia  che  la  circolazione  e’ avvenuta contro la volonta’ di costui, il veicolo  e’  immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione e’ redatto  verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato. 
  3. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo  e’ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203. 
  4. Salvo  che  il  veicolo  non  sia  gia’  stato  trasferito   in proprieta’, quando il ricorso  sia  accolto  e  l’accertamento  della violazione dichiarato  infondato  l’ordinanza  estingue  la  sanzione accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall’organo  di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata  dall’alienazione  e’ depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. 
  5. Quando sia stata presentata opposizione ai  sensi  dell’articolo 205, la restituzione non puo’ avvenire se non dopo  il  provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che rigetta il ricorso. 
  6. E’ sempre disposto  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e’ previsto il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ e le  forme  per eseguire detta sanzione accessoria. 
  7. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il periodo  in  cui  il  veicolo  e’  sottoposto   al   fermo,   circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.  Si  applicano  le  sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone  l’immediata  rimozione  del veicolo  e  il  suo  trasporto  presso  uno  dei  soggetti   di   cui all’articolo 214-bis. Il  veicolo  e’  trasferito  in  proprieta’  al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario.

 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, come modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

(2) Comma aggiunto dall’art. 23, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

(2a) Comma inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005. di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

(3) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003 e, di seguito dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modifiche del D.L. n.115/2005.

(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, riportati in nota all’articolo 213.