Avviso di accertamento annullato per questioni di tempo: se ne hai ricevuto uno, fai attenzione alla data in cui lo stesso è stato emesso e successivamente notificato, ci sono dei tempi entro il quale queste azioni devono essere eseguite e, il mancato rispetto dei termini di notifica di accertamento, può portarne all’annullamento
Avviso di Accertamento: i Giudici confermano e chiariscono quali sono i termini che l’Agenzia delle Entrate deve rispettare per l’emissione degli atti di accertamento.
Questa sentenza è importante se sei un imprenditore e hai ricevuto un avviso di accertamento in quanto esistono degli specifici termini di notifica da rispettare e superati i quali lo stesso atto risulta annullabile.
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Termini di notifica: ultimissime dai Tribunali
Importantissimo pronunciamento della Commissione Tributaria provinciale di Trieste in materia di termini di notifica accertamento ed emissione degli atti impositivi.
Infatti, in questo periodo emergenziale anche gli Uffici Impositivi sbagliano a calcolare il termine entro il quale devono per legge notificare l’avviso di accertamento.
Questa importante pronuncia dei giudici triestini mette ordine nel caos legislativo che si è venuto a creare, e chiarisce quali sono i termini che l’Ufficio deve rispettare per l’emissione degli atti di accertamento.
Emissione e termini di notifica degli atti impositivi in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020
ll Collegio triestino, in accoglimento del ricorso del contribuente e tenuto conto della normativa vigente, ha osservato che nel caso degli atti impositivi in scadenza nel periodo tra l’8 Marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, bisogna rispettare il criterio cronologico e il dato letterale.
Pertanto, essi devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.
In definitiva, si chiarisce che per garantire una coerenza logico sistematica dell’impianto normativo bisogna distinguere il termine entro il quale gli atti debbono essere emessi, e quando devono essere notificati, sulla base dell’interpretazione letterale e del coordinamento delle norme applicabili.
La ricostruzione operata dai giudici di prime cure non è banale, poiché numerose sono le incongruenze operative a cui si è assistito nell’ultimo anno, complice la stratificazione di una normativa emergenziale che non ha facilitato l’attività per gli addetti ai lavori.
Nel caso in questione, come si sono svolti i fatti nello specifico?
Procediamo con ordine.
La questione oggetto del giudizio occupava un avviso di accertamento per l’a.i. 2015, il cui naturale termine di notifica per l’accertamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ovvero alla data del 31.12.2020.
In realtà la notifica dell’atto è avvenuta il 17.02.2021.
In tal senso l’art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd “Decreto Rilancio”), entrato in vigore il 19/05/2020, prevede chiaramente che: “In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”.
Tale norma è successiva a quella di cui all’art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”), e, anzi, prevede espressamente che non si debba tener conto del periodo di sospensione di cui allo stesso 67 citato.
Scontro tra norme, la posizione della Commissione tributario di Trieste
Secondo i giudici di Trieste, la norma di cui all’art. 157 del D.l.34/2020, prevale in quanto successiva, su quella di cui all’art. 5, comma 3 bis, del d. lgs. 218/1997, secondo cui: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
E proprio riguardo a questa normativa il giudice chiarisce la differenza tra emissione e notificazione degli atti, infatti: “In ogni caso la norma di cui all’art. 5 del d. Lgs. 218/1997 non consentirebbe di affermare che l’Ufficio non sia incorso in decadenza poiché essa prevede la proroga del termine per la notifica ma non anche per l’emissione dell’atto impositivo”.
I giudici hanno rilevato che anche la stessa Agenzia delle Entrate nel proprio documento di prassi (Circolare n. 25/2020 ndr), al punto 3.10.5, Quesito n. 5, si riferisce alla decadenza connessa al termine di notificazione e non a quello previsto espressamente dall’art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per l’emissione dell’atto.
L’errore di notifica da parte di Agenzia delle Entrate ha reso nullo l’avviso di accertamento
Quindi, mediante una lettura sistematica delle due norme, se ne deduce che mentre la proroga di cui all’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 fa riferimento al termine del potere di “notificazione”, mentre il termine fissato dall’art 154 del Decreto Rilancio fa anche espressamente riferimento al termine di “emissione”.
In conclusione, il Collegio triestino ha rilevato che l’atto in base alla lettura ordinata delle norme avrebbe dovuto essere emesso entro il 31 dicembre 2020 ed avrebbe dovuto essere notificato nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.
Il risultato? Avviso di accertamento annullato e un altro contribuente tutelato innanzi alle Commissioni Tributarie.
Se sei un imprenditore e hai ricevuto un avviso di accertamento, sapere i termini di notifica per l’accertamento ti sarà utile, ma se hai un debito superiore ai 100mila euro, è ora di gestirlo e con dei professionisti al tuo fianco, avrai molte più possibilità.
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