Transazione Fiscale e Agenzia delle Entrate: cosa devi fare se si oppone

articolo a cura di:
Luana Di Feo
Luana Di Feo

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Transazione Fiscale e Agenzia delle Entrate

Cosa succede quando l’Amministrazione finanziaria respinge l’accordo o non risponde alla proposta del debitore entro i termini: come funziona l’omologa forzata.

Le imposte e tasse non pagate possono diventare un macigno che rende impossibile risollevarsi, come purtroppo sanno molte piccole e medie imprese in crisi ed anche parecchi artigiani e lavoratori autonomi. 

Ma per i debitori in difficoltà c’è una via d’uscita. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in breve, Ccii – entrato in vigore nel 2022 ha irrobustito la transazione fiscale. È un accordo che consente di ridurre e di dilazionare i debiti fiscali accumulati negli anni.

La transazione fiscale è uno strumento giuridico di carattere permanente. Non è soggetta a limiti temporali di presentazione della domanda, a differenza dalle varie forme “temporanee” di pace (o tregua) fiscale (rottamazione, saldo e stralcio, o condono che dir si voglia).

Si applica ad alcune categorie di imprenditori, che devono “scendere a patti” col Fisco e presentare una proposta ragionata e congrua di taglio dei debiti fiscali.

La proposta di transazione fiscale avanzata dal contribuente richiede una relazione asseverata, redatta da un professionista attestatore. Il professionista valuterà la situazione debitoria dell’impresa e certifica la presenza di determinati indici, in base ai quali si formula un piano di risanamento.

Questo documento deve indicare la percentuale di soddisfazione dei vari debiti tributari e la tempistica di pagamento.

Transazione Fiscale e Agenzia delle Entrate: non presta il consenso, come superare l’opposizione? 

Niente paura: il giudice non è più vincolato dalle prese di posizione dell’Amministrazione finanziaria. Ha inoltre la possibilità, prevista dalla legge, di disporre l’omologazione forzata della transazione fiscale, che così verrà accettata anche in mancanza di un accordo con l’Agenzia delle Entrate

Questo, però, avviene al verificarsi di alcune condizioni, che devono essere accertate nel corso della procedura.

Transazione fiscale: omologa forzosa

In particolare, il giudice deve ritenere che il soddisfacimento proposto dal debitore nella relazione asseverata risulti conveniente. Sempre che la mancata adesione del Fisco sia determinante ai fini del raggiungimento delle soglie di efficacia della procedura. Nell’accordo di ristrutturazione, pari al 60% dei debiti complessivi, o del 30% in caso di accordo agevolato.

Tuttavia ai fini dell’omologazione forzosa della transazione fiscale da parte del Tribunale è necessario che siano trascorsi 90 giorni dal deposito della proposta di transazione. Prima di tale termine l’adesione dell’Agenzia delle Entrate non può essere considerata mancante, in quanto essa ha ancora tempo per esprimere il proprio parere.

Pertanto, le situazioni che possono concretamente verificarsi per l’approvazione della transazione fiscale sono due:

  • se c’è l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, il debitore può richiedere al tribunale l’omologazione ordinaria della transazione fiscale. Lo potrà fare depositando l’accordo di ristrutturazione sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate, senza dover attendere alcun termine;
  • se l’Agenzia delle Entrate non si è espressa entro 90 giorni dalla data di deposito della proposta, o se l’ha respinta, il debitore può chiedere l‘omologazione forzata. Lo potrà fare depositando il testo dell’accordo non accettato e dimostrando la sussistenza delle altre condizioni che abbiamo esposto.

 

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