Riscossione: via libera alla notifica delle Cartelle Esattoriali, ma Stop ai pagamenti fino al 30 Aprile 2021.
Le notifiche delle cartelle esattoriali ripartono, ma i termini di pagamento vengono sospesi fino al 30 aprile 2021.
Questo sarebbe il contenuto dell’ultimo DL Sostegno, provvedimento atteso in settimana.
Lo Stop ai pagamenti questa volta viaggia di pari passo con la ripresa dell’attività di notifica degli atti da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tuttavia, il contribuente che riceverà la cartella non sarà chiamato subito a “battere cassa” in quanto i 60 giorni entro cui si dovranno pagare le somme richieste in unica soluzione partiranno dal termine del periodo di sospensione, che come detto il decreto Sostegno fissa ora al 30 aprile 2021.
Fino allo scadere di quella data, infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà far leva su azioni cautelari ed esecutive, come comunicazioni di iscrizione ipotecaria oppure atti di pignoramento.
L’attività di notifica sarà comunque “diluita” da un allungamento dei termini di prescrizione di almeno 24 mesi – di cui i dettagli sono ancora da definire.
Cosa viene sospeso fino al 30 aprile 2021
Il DL Sostegno, intervenendo direttamente sull’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), sposta al 30 Aprile 2021 la data finale di sospensione dei versamenti per:
- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Parallelamente, dal 1° Marzo 2021 Ex Equitalia è libera di riprendere l’attività di notifica delle cartelle di pagamento.
I pagamenti delle cartelle notificate potranno essere effettuati entro sessanta giorni dal termine del periodo di sospensione, dunque entro il 29 Giugno 2021.
Fino alla medesima data, le stesse cartelle – ricevute anche prima del 30 Aprile 2021 – rimango “inesigibili” attraverso azioni esecutive (es. atto di pignoramento) oppure azione cautelari (es. iscrizione ipotecaria).
In altre parole, i contribuenti potranno decidere se adempiere spontaneamente, anche prima di tale ultima data, oppure godere del termine ulteriore di 60 giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.