Sospensione delle cartelle esattoriali e nuove scadenze rottamazione ter e saldo e stralcio

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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sospensione delle cartelle esattoriali

Sospensione delle cartelle esattoriali, novità sulla proroga. Definite anche le nuove date dei termini per i versamenti delle rate della rottamazione e saldo e stralcio.

Il Decreto Sostegni bis approvato in commissione bilancio alla Camera contiene un intervento unitario inglobando anche le disposizioni previste all’interno del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021,

Il decreto, in quella che dovrebbe essere la sua formulazione definitiva post conversione, prende le mosse dall’art. 68 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. La sospensione dei termini dei versamenti derivanti, in particolare, da cartelle esattoriali, prevista al comma q1 del richiamato art. 68, viene posticipata al prossimo 31 agosto 2021.

I versamenti oggetto della sospensione delle cartelle esattoriali devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Va sottolineato come già l’art. 9 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 conteneva una proroga della sospensione dei termini di versamento sino al 30 giugno 2021, ulteriormente prorogata dal D.L. n.l 99/2021 al 31 agosto e che tale previsione viene ora «attratta» in sede di conversione del decreto sostegni bis. 

Come già osservato, seppure la misura ha l’obiettivo di dare respiro ai contribuenti interessati da queste situazioni, ormai il numero delle rate potenzialmente sospese è decisamente elevato considerato che il momento iniziale previsto dalla norma è quello dell’8 marzo 2020. 

Pertanto, il contribuente si troverà a dover corrispondere in un’unica soluzione entro la fine del mese successivo a quello in cui terminerà la sospensione prevista dalla legge, gli importi che avrebbe dovuto versare nelle 18 mensilità precedenti.

Con tutta probabilità il problema in questione potrebbe porsi in maniera ancora più stringente tenendo conto che per la decadenza dalla rateazione si verifica nel caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. 

Nel caso in cui non si dovessero pagare al termine della sospensione almeno 9 delle rate interessate dal DL.18 del 2020?

Si decadrebbe dal beneficio della rateazione e, da un punto di vista letterale, la nuova rateazione potrebbe essere ottenuta solo versando, comunque, quanto non pagato.

Il nuovo calendario viene modulato in relazione alla scadenza delle rate precedenti differenziando il nuovo termine. 

La norma afferma come il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 118 del 2019 e quindi con l’applicazione del periodo di tolleranza di cinque giorni:


–  il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

–  il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

–  il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

–  il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

–  il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Come può un imprenditore tutelarsi?

Come osservato, resta la sensazione che il problema legato alla riscossione dei crediti tributari. Non può essere gestito solo attraverso un meccanismo di sospensione e di rinvii che, naturalmente, può essere utile nel breve periodo, ma non può divenire una sorta di misura strutturale.

E resta ferma la problematica legata alla massa più generale degli atti notificati dall’amministrazione finanziaria e che sono in corso di pagamento ma che sono differenti dalle cartelle esattoriali.


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