Composizione negoziata della crisi: nuove soglie dal DL semplificazioni

articolo a cura di:
Lodovico Poschi
Lodovico Poschi

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nuove soglie composizione negoziata

Nuove soglie fanno scattare la Composizione Negoziata della Crisi, le novità

Novità importanti rispetto alle soglie per le segnalazioni di Agenzia delle Entrate in caso di debiti scaduti.

Il codice della crisi e dell’insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, è in continua evoluzione e c’è da credere che anche in futuro potremo aspettarci variazioni e aggiustamenti sulle norme scritte dal legislatore.

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Le nuove soglie che fanno  scattare l’avvio della procedura di composizione negoziata

L’ultima novità in ordine di tempo è stata introdotta dal decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) del 3 agosto scorso, che interviene sull’articolo 25-novies del Codice (D.lgs. n. 14/2019).

Il tema in questione riguarda le segnalazioni previste per l’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi.

Nello specifico, viene previsto che gli obblighi di segnalazione all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo posti a carico dell’Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di importo superiore a 5.000 euro.

Un importo che, comunque, non potrà essere inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

La nuova norma prevede che Agenzia delle Entrate, in ogni caso, invii la segnalazione quando il debito è superiore a 20.000 euro.

Le nuove scadenze per l’invio delle segnalazioni

L’emendamento specifica meglio anche le scadenze.

Viene infatti stabilito che le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate devono essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità (di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72) e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Inoltre, la norma stabilisce che tali disposizioni attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati si applichino, con riferimento all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2022.

Si tratta dei cosiddetti modelli LIPE, che i soggetti passivi di IVA devono presentare in quattro scadenze annuali. In questo caso si fa riferimento alla scadenza del 30 settembre di ogni anno.

 

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