Decreto Legge Sostegni (DL n. 41/2021): 32 Miliardi di stanziamento

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

Decreto Sostegni, Saldo e Stralcio, Rottamazione, Pace Fiscale, CFC legal, Carlo Carmine, Mario Draghi

Decreto Sostegni: 32 Miliardi di stanziamento

Il testo definitivo, pubblicato il 22 Marzo 2021 ed in vigore dal giorno successivo, prevede ben 43 articoli, suddivisi in 5 Titoli con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, ricordiamo che era stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 marzo 2021.

Il topic individuato dal Governo è stato quello di assicurare un sistema nuovo basato su “sostegni calibrati” e “tempestivi” a protezione di tutte le categorie di cittadini. 

Il testo prevede l’intervento nelle seguenti aree tematiche

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia (artt. 1-6)
  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro (artt. 7-19)
  • Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza (artt. 20-22)
  • Titolo IV – Enti territoriali (artt. 23-30)
  • Titolo V – Altre disposizioni urgenti (artt. 31-43)
Sostegno alle imprese 

Punto nevralgico del Decreto Sostegni è la nuova formulazione, in termini di soggetti beneficiari e modalità di accesso, riferita al c.d. “Contributo a fondo perduto” previsto all’art. 1 (commi da 1 a 9). 

A differenza delle precedenti versioni, la grande novità sta nell’ampliamento dei potenziali beneficiari del contributo. 

Infatti, il contributo sarà esteso a tutte le Partite Iva attive, professionisti e imprese, spariscono, quindi, le differenziazioni per Codice Ateco.

Lo stanziamento in questo caso ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Sono ammessi i soggetti che abbiano subito una perdita di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 %, calcolato sul valore medio mensile. 

Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

Come si calcola?

L’importo sarà calcolato in base alla differenza tra il fatturato calcolato, in base a diversi ordini di percentuale, come segue:

  • 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 % per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per gli altri soggetti, con soglia massima a 150.000 €.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Ai fini dell’ottenimento dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei requisiti richiesti. 

La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Attività di Riscossione, Rottamazione e Stralcio delle cartelle

Il Decreto Sostegni proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (art. 4, comma 1, lettera a) il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (ex art. 68 DL Cura Italia).

In tema di Rottamazione ter e Saldo e Stralcio, si prevedono nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate (lettera b) del comma 1 dell’art. 4), in particolare: 

  • rate scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021,
  • rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza)

Viene previsto uno slittamento dei termini di prescrizione e decadenza di 24 MESI (articolo 4, comma 1, lettera b) per i carichi affidati: 

  • durante il periodo di sospensione (08.03.2020 – 30.04.2021);
  • successivamente, fino al 31.12.2021;
  • anche dopo il 31.12.2021 

In particolare per:

  • dichiarazioni anno 2018 oggetto di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate (36 bis Dpr 600/73 + 54 bis Dpr 622/72 per IVA);

Es. Cartella di pagamento da notificare entro il 31.12.2021 → + 24 mesi, potrà essere notificata entro il 31.12.2023

  • dichiarazioni effettuate dal sostituto d’imposta anno 2017;

Es. Cartella di pagamento da notificare entro il 31.12.2021 → + 24 mesi potrà essere notificata entro il 31.12.2023 

  • dichiarazioni anno 2017 e anno 2018 oggetto di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate (36-ter Dpr 600/73)

Es. Anno 2017, cartella di pagamento da notificare entro il  31.12.2021 + 24 mesi → potrà essere notificata entro il 31.12.2023
Anno 2018, cartella di pagamento da notificare entro il  31.12.2022 + 24 mesi → potrà essere notificata entro il 31.12.2024

Pignoramenti su stipendi e pensioni

E’ differito dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (comma 2 dell’articolo 4) il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del Decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Stralcio dei carichi fino a 5.000 Euro

Altro rilevante intervento del Decreto Sostegni prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 € (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione). 

Quali sono i requisiti di accesso? 

Potranno beneficiare dello stralcio solo: 

persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile (Irpef) fino a 30.000 €;

soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Infine, l’art. 5 della nuovissima normativa entrata in vigore, anzichè includere la tanto auspicata Rottamazione Quater prevede la possibilità di “Definire” gli avvisi bonari e cioè le c.d. “comunicazioni di irregolarità”. 

Parliamo delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 effettuato periodicamente dall’Agenzia delle Entrate. 

Potranno accedervi solo i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari nel corso del 2020, rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. 

L’importo da pagare consisterà in una somma pari al capitale iniziale, decurtate le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, che siano state già inoltrate nel corso del 2020 e che saranno inoltrate entro il 2021. 

 

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