Come contestare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate: il contenzioso tributario

articolo a cura di:
Concetta Bonanno
Concetta Bonanno

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contestazione accertamento agenzia delle entrate

Contestazione accertamento Agenzia delle Entrate

Cosa può fare un contribuente per contestare gli esiti del controllo dell’Agenzia delle entrate? Quali sono gli strumenti a sua disposizione e in cosa consiste il ricorso tributario

Il contenzioso tributario.

Quando un contribuente riceve un accertamento fiscale che ritiene illegittimo o infondato può rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e chiederne l’annullamento totale o parziale.

Ciò presuppone la presentazione del c.d. ricorso tributario, da notificare, tramite P.E.C., all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato entro 60 giorni dalla notifica.

Contestazione accertamento Agenzia delle Entrate: contenzioso tributario

In tal modo, si attiverà un vero e proprio contenzioso tributario, che, di regola, comprende più di un grado di giudizio:

  • il primo grado, che si svolge dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Il contribuente potrà agire contro gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
  • il secondo grado, invece, si attiva a seguito di eventuale impugnazione della sentenza di primo grado e si svolge dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Vi è poi un terzo grado di giudizio, che permette ai contribuenti di opporsi alle decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado portando il processo tributario sino dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ti ricordo, però, che tale ultimo grado di giudizio potrà essere attivato solo per fare valere errori “di diritto” predeterminati dalla legge (art. 360 del codice di procedura civile) e che si ritiene siano stati commessi dal Giudice di secondo grado.

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